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T.U. 13/01/2006

-dotato di personalità giuridica;

-la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. 1 Gli elenchi, non tassativi, degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico che soddisfano detti requisiti figurano nell’allegato III, al fine dell’applicazione delle disposizioni della parte II. 2 Le “imprese pubbliche” sono le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L’influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all’impresa, alternativamente o cumulativamente:

a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto; b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall’impresa; c) hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa. 3 Gli “enti aggiudicatori” ai fini della parte III, comprendono le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche, e i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall’autorità competente secondo le norme vigenti. 4 Gli elenchi, non limitativi, degli enti aggiudicatori ai fini dell’applicazione della parte III, figurano nell’allegato VI. 5 Gli “altri soggetti aggiudicatori”, ai fini della parte II, sono i soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del presente codice. 6 I “soggetti aggiudicatori”, ai soli fini della parte II, titolo III, capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi), comprendono le amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 25, gli enti aggiudicatori di cui al comma 29 nonché i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui al citato capo IV. 7 L’espressione “stazione appaltante”, utilizzata per semplificare il testo, comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all’articolo 32. 8 La “centrale di committenza” è un'amministrazione aggiudicatrice che:

-acquista forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o

- aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori. 1 Il “profilo di committente” è il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente codice, nonché dall’allegato X, punto 2. Per i soggetti pubblici tenuti all’osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, il profilo di committente è istituito nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione. 35 bis. Il “sito informatico dei contratti pubblici” è il sistema informativo e informatico istituito presso l’Osservatorio in conformità all’articolo 7. 2 Le “procedure di affidamento” e l’”affidamento” comprendono sia l’affidamento di lavori, servizi, o forniture, o incarichi di progettazione, mediante appalto, sia l’affidamento di lavori o servizi mediante concessione, sia l’affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee. 1 Le “procedure aperte” sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta. 2 Le “procedure ristrette” sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti possono presentare un'offerta, salvo il disposto dell’articolo 55, comma 6 ultimo periodo.

39. Il “dialogo competitivo” è una procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare. 3 Le “procedure negoziate” sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata. 4 I “concorsi di progettazione” sono le procedure intese a fornire alla stazione appaltante, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi. 5 I termini “scritto” o “per iscritto” designano un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato. Tale insieme può includere informazioni formate, trasmesse e archiviate con mezzi elettronici. 6 Un “mezzo elettronico” è un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione numerica) e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici. 7 L’”Autorità”, è l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all’articolo 6. T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 8 L’”Osservatorio” è l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all’articolo 7. 9 L’”Accordo” è l’accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round. 10 Il “regolamento” è il regolamento di esecuzione e attuazione del presente codice, di cui all’articolo 5. 11 La “Commissione” è la Commissione della Comunità europea. 12 Il “Vocabolario comune per gli appalti”, in appresso CPV (“Common Procurement Vocabulary”), designa la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti. 13 Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al campo di applicazione del presente codice derivanti da eventuali discrepanze tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura NACE di cui all'allegato I o tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura CPC (versione provvisoria) di cui all'allegato II, avrà la prevalenza rispettivamente la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC. 14 Ai fini dell’articolo 22, e dell'articolo 100 valgono le seguenti definizioni:

a) “rete pubblica di telecomunicazioni” è l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che consente la trasmissione di segnali tra punti terminali definiti della rete per mezzo di fili, onde hertziane, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

b) “punto terminale della rete” è l'insieme dei collegamenti fisici e delle specifiche tecniche di accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessari per avere accesso a tale rete pubblica e comunicare efficacemente per mezzo di essa; c) “servizi pubblici di telecomunicazioni”: sono i servizi di telecomunicazioni della cui offerta gli Stati membri hanno specificatamente affidato l’offerta, in particolare ad uno o più enti di telecomunicazioni; d) “servizi di telecomunicazioni” sono i servizi che consistono, totalmente o parzialmente, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su una rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione. Relazione all’articolo 3 In recepimento dell’art. 1, direttiva 2004/17 e dell’art. 1, direttiva 2004/18, l’art. 3 in commento reca le definizioni dei principali termini giuridici utilizzati nell’ambito del codice: in parte vengono mutuate le definizioni comunitarie, in parte definizioni di diritto interno, utili per una migliore lettura del codice. Si segnalano i profili più rilevanti. I commi 4 e 5 danno la definizione dei settori ordinari e dei settori speciali dei contratti pubblici: secondo il linguaggio giuridico divenuto corrente, i settori speciali sono quelli un tempo definiti “esclusi”, soggetti alla direttiva 2004/17. Il comma 7 reca la definizione dell’appalto di lavori pubblici. Secondo il diritto comunitario, nella nozione di appalto di lavori rientra non solo l’ipotesi di contratto avente ad oggetto la sola esecuzione di lavori, ma anche l’ipotesi di appalto che ha per oggetto sia la esecuzione che la progettazione di lavori; vi rientra inoltre la c.d. esecuzione con qualsiasi mezzo. Si è tuttavia ritenuto di circoscrivere l’ipotesi dell’esecuzione con qualsiasi mezzo alla sola figura del contraente generale disciplinata nell’ambito del capo relativo ai lavori che riguardano infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi. Il recepimento della nozione comunitaria dell’appalto di lavori comporta il venir meno della terminologia nazionale che parlava di appalto integrato e appalto concorso. Tali ipotesi confluiscono nell’unitaria nozione di appalto di lavori, e vengono liberalizzate rispetto ai casi tassativi in cui sono finora previste. Il comma 8 reca anche la definizione e la differenza tra “lavori pubblici” e “opere pubbliche”. Rispetto alla direttiva comunitaria, le definizioni nazionali sono state integrate tenendo conto dell’articolo 2, comma 1, l. n. 109 del 1994, che, rispetto all’allegato I della direttiva 2004/18, contempla, da un lato, le opere di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica, e, dall’altro lato, include nella nozione di lavori non solo la costruzione, demolizione e restauro, ma anche il recupero, la ristrutturazione, la manutenzione. Il comma 11 reca la definizione di concessione di lavori pubblici, già rece pita nel diritto italiano (art. 19, l. n. 109 del 1994): tra la definizione, più scar na, contenuta nella direttiva e quella, più articolata, contenuta nell’art. 19, l. n. 109 del 1994, si è optato per quest’ultima. Il comma 12 reca la definizione della concessione di servizi, per la prima volta nel diritto comunitario degli appalti pubblici. La norma in commento va coordinata con l’art. 30 del presente codice, che detta una disciplina minima delle concessioni di servizi. Le stesse si differenziano dagli appalti di servizi, non solo quanto a modalità di remunerazione (non un prezzo, ma essenzialmente il diritto di gestire il servizio), ma anche per il destinatario dei servizi, che nell’appalto è l’amministrazione aggiudicatrice, nella concessione la collettività. Il comma 13 reca la definizione dell’accordo quadro. I commi 14 e 15 recano la definizione dei due nuovi istituti del sistema dinamico di acquisizione e dell’asta elettronica. T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. I commi da 25 a 35 recano le definizioni di amministrazione aggiudicatrice, organismo di diritto pubblico, impresa pubblica, ente aggiudicatore, altri soggetti aggiudicatori, centrale di committenza. Il comma 32 dà la nozione di soggetti aggiudicatori, ai soli fini degli appalti relativi a infrastrutture strategiche, mentre il comma 33 dà la nozione di stazione appaltante, ai soli fini della parte II, comprensiva di tutti i soggetti di cui all’articolo 32. Il comma 35 definisce il”profilo di committente” espressione usata, ma non definita, nelle direttive comunitarie. …Il comma 35 bis dà la definizione del sito informatico dei contratti pubblici. …I commi da 36 a 41 definiscono le procedure: sia quelle già note, e recepite nel diritto italiano, (la procedura aperta, ristretta, negoziata) sia le nuove procedure del dialogo competitivo e dell’affidamento tramite centrale di committenza.

 

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